ASSOCIAZIONE CULTURALE "A. C. DE MEIS"
STATUTO
Titolo I - Denominazione - Sede - Durata
Art. 1 - E' costituita un'Associazione culturale denominata "A. C. De Meis".
Art. 2 - L'Associazione ha sede in Bucchianico, via Cappellina San Camillo n° 6/1.
Art. 3 - L'Associazione ha durata di 20 anni dalla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
Art. 4 - L'Associazione ha carattere di assoluta indipendenza da Partiti Politici, dalla Pubblica Amministrazione, da sette Filosofiche e Confessioni Religiose, non ha fini sindacali nè di lucro. Si amministra e determina i suoi programmi ed iniziative in completa autonomia. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Titolo II - Scopi e attività
Art. 5 - L'Associazione A. C. De Meis persegue i seguenti scopi:
" far riemergere il prestigio del ricordo del filosofo bucchianichese A. C. De Meis;
" ampliare la conoscenza culturale dei suoi associati attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
" proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali diversi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.
Art. 6 - L'Associazione ha per oggetto le seguenti attività:
" organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi, anche attraverso apposito sito internet;
" organizzare gruppi di lavoro, su tematiche letterarie, filosofiche, artistiche, educative e culturali in genere;
" stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi;
" pubblicare atti di convegni e seminari nonché degli studi e ricerche compiuti;
" organizzare viaggi e soggiorni di istruzione;
" ricercare, ai fini del conseguimento delle finalità sociali, contatti e collegamenti con pubbliche amministrazioni (anche con riferimento alle opportunità offerte dall'Unione Europea), enti pubblici e non, nonché privati cittadini di ogni parte del mondo;
" svolgere qualunque altro tipo di attività purché volta al conseguimento delle finalità sociali.
Titolo III - Soci
Art. 7 - Può diventare Socio dell'Associazione chiunque:
" condivida i principi ispiratori dell'Associazione;
" accetti la disciplina prevista dal presente Statuto;
" si impegni a dedicare una parte del suo tempo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Art. 8 - L'aspirante Socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza, con obbligo di motivazione in caso di diniego, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione. Con la predetta domanda l'aspirante Socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista dal presente Statuto. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 9 - Contro il diniego, l'aspirante Socio può appellarsi al Collegio dei Probiviri, che deciderà a maggioranza entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.
Art. 10 - In caso di rifiuto d'iscrizione, la domanda non potrà essere ripresentata prima di sei mesi dalla data dell'ultimo parere negativo.
Art. 11 - Contestualmente alla domanda, l'aspirante Socio deve versare la quota associativa per l'anno sociale in corso. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per morte. La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile e non può essere rivalutata. In caso di recesso, esclusione o morte i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'Associazione.
Art. 12 - L'esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi:
" inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
" status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione;
" morosità accertata e reiterata nel versamento delle quote.
Art. 13 - Il Socio escluso può ricorrere contro la delibera del Consiglio Direttivo appellandosi al Collegio dei Probiviri, che si pronuncerà a maggioranza entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.
Art. 14 - I diritti dei Soci consistono:
" nella partecipazione alle assemblee, con diritto di parola, di voto, di elettorato attivo e passivo;
" nel prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione, presso la sede.
Art. 15 - Il Socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
Titolo IV - Assemblea dei Soci
Art. 16 - L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata obbligatoriamente dal Presidente almeno una volta nell'anno solare. L'Assemblea, inoltre, può essere convocata su decisione della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci. Le convocazioni sono affisse nell'albo sociale e rese pubbliche tramite i canali d'informazione adeguati e almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i 2/3 degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno a distanza di almeno una ora, l'Assemblea è valida se è presente 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.
Art. 17 - L'Assemblea dei Soci è sovrana. L'Assemblea dei Soci discute le linee programmatiche dell'attività, approva annualmente il rendiconto economico e finanziario, esamina e vota i bilanci, elegge le cariche sociali secondo le scadenze previste dal presente statuto, prende atto di nuove iscrizioni accettate dal Direttivo, apporta eventuali modifiche allo statuto ed al regolamento interno ove esistente, delibera lo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
Art. 18 - Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci maggiorenni, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea.
Art. 19 - Ogni Socio ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.
Art. 20 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica.
Art. 21 - La funzione di Segretario dell'Assemblea viene svolta da un Socio nominato dal Presidente.
Art. 22 - Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti palesemente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 23 - L'Assemblea straordinaria viene convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l'Ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.
Art. 24 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata dell'associazione, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a seguito della liquidazione. E' necessaria la presenza di 2/3 dei Soci, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 25 - Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme del codice civile.
Titolo V - Il Consiglio Direttivo
Art. 26 - Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri; è eletto dall'Assemblea dei Soci a seguito di candidatura dei propri membri, con voto segreto a maggioranza semplice. A parità di voti è eletto il più anziano. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni dalla data di costituzione.
Art. 27 - Il Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente nella direzione dell'Associazione secondo le linee di programma deliberate dall'Assemblea dei Soci e conformemente agli scopi dell'Associazione.
Art. 28 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato da:
" il Presidente;
" da almeno quattro dei componenti, su richiesta motivata;
" richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci.
Art. 29 - Nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio Direttivo sono:
" predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
" formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
" redigere il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di entrata e di spesa relative al periodo di un anno solare;
" elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
" stabilire gli importi delle quote annuali dei Soci.
Art. 30 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante convocazione personale e/o telefonica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti.
Art. 31 - Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Art. 32 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prendono parte almeno 3 componenti.
Titolo VI - Il Presidente
Art. 33 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, traendolo dai suoi stessi membri, dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei contatti con le istituzioni e con i terzi. Il Presidente ha la piena responsabilità legale dell'Associazione. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Art. 34 - Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza a uno o più membri del Consiglio Direttivo o, per motivi gestionali, a incaricati dell'Associazione tramite autorizzazione scritta. In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo dovrà autorizzare preventivamente il provvedimento.
Art. 35 - In caso di impedimento o di assenza prolungata del Presidente, il potere di rappresentanza può essere attribuito al membro del Consiglio Direttivo di maggiore età anagrafica, su incarico del Consiglio Direttivo.
Titolo VII - Il Collegio dei Probiviri
Art. 36 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti con voto segreto a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci, potendo essa sceglierli in tutto o in parte anche fra persone, aventi conoscenze giuridiche, estranee all'Associazione. Ha la stessa durata del Consiglio Direttivo. Decide insindacabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 37 - Le decisioni del Collegio dei Probiviri, svincolate da formalismi e inappellabili in qualunque altra sede, vengono assunte sulla base dei principi del buon senso e dell'equità.
Titolo VIII - Patrimonio, risorse e bilancio
Art. 38 - Il patrimonio dell'Associazione è formato:
" dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
" dai contributi (anche in forma di quota di partecipazione alle spese dell'attività dell'associazione) di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche;
" da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
" da eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione.
Art. 39 - Le risorse dell'Associazione saranno impiegate esclusivamente per gli scopi di cui al presente Statuto.
Art. 40 - Nel rispetto della natura non commerciale e delle sue finalità non lucrative, l'Associazione si doterà di un sistema contabile che permetta l'identificazione dei diversi risultati, la divisione tra le poste attive e quelle passive, in modo da arrivare ad una corretta e chiara determinazione degli eventuali avanzi di gestione.
Art. 41 - E' previsto:
" il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
" l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse;
" l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Titolo IX - Scioglimento
Art. 42 - Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.
Titolo X - Anno Sociale
Art. 43 - L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Bucchianico, 20 ottobre 2006
Registrata presso l'Agenzia Delle Entrate in data 07 novembre 2006
ELENCO SOCI FONDATORI
" Pino Muriana
" Guido Di Luzio
" Floriano Mazzella
" Paolo De Sanctis
" Guglielmo De Leonardis
" Micaela Malandra
" Amanda Giacchetti
" Walter Buracchio
" Anna Tumini
" Tina Gentile